1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni e le organizzazioni delle donne che sono presenti in almeno cinque regioni, che svolgono attività:
a) di promozione e di perseguimento dell'attuazione del principio delle pari opportunità nel campo sociale, civile, politico ed economico;
b) di formazione ed emancipazione;
c) di assistenza, istruzione e cultura;
d) di solidarietà sociale e civile;
e) di lotta per la pace e contro qualsiasi violenza individuale e collettiva;
f) di salvaguardia della dignità e dei diritti della persona senza limitazioni di età, sesso, razza, fede politica e religiosa.
2. Le associazioni e le organizzazioni delle donne di cui al comma 1 non possono avere fini di lucro.
3. All'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, le associazioni e le organizzazioni delle donne devono accludere alla domanda:
a) il proprio statuto, che deve recare, in particolare, l'indicazione dell'insediamento
b) il rapporto sulle attività svolte negli ultimi ventiquattro mesi;
c) il bilancio economico relativo al medesimo periodo previsto alla lettera b).