Art. 2.

      1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni e le organizzazioni delle donne che sono presenti in almeno cinque regioni, che svolgono attività:

          a) di promozione e di perseguimento dell'attuazione del principio delle pari opportunità nel campo sociale, civile, politico ed economico;

          b) di formazione ed emancipazione;

          c) di assistenza, istruzione e cultura;

          d) di solidarietà sociale e civile;

          e) di lotta per la pace e contro qualsiasi violenza individuale e collettiva;

          f) di salvaguardia della dignità e dei diritti della persona senza limitazioni di età, sesso, razza, fede politica e religiosa.

      2. Le associazioni e le organizzazioni delle donne di cui al comma 1 non possono avere fini di lucro.
      3. All'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, le associazioni e le organizzazioni delle donne devono accludere alla domanda:

          a) il proprio statuto, che deve recare, in particolare, l'indicazione dell'insediamento

 

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territoriale e delle finalità organizzative;

          b) il rapporto sulle attività svolte negli ultimi ventiquattro mesi;

          c) il bilancio economico relativo al medesimo periodo previsto alla lettera b).